UNA GUIDA SEMPLICE PER SPIEGARE AL CITTADINO IL MONDO BANCARIO

a cura di Ottavio Silvestri

L'ASSEGNO BANCARIO

L'assegno bancario è uno strumento di pagamento (da ricomprendersi fra i titoli di credito) che consente al titolare di un conto corrente bancario il pagamento di una somma ad un altro soggetto o a se stesso. Il primo assegno bancario fu emesso dalla "Hoare's banck" di Londra nel 1763. In Italia diverse disposizioni di legge trattano dell'assegno bancario, la norma organica in materia è il Regio Decreto 21 dicembre 1933 n° 1736.
Vi sono due condizioni affinché un assegno bancario sia valido:

* Il rapporto di provvista ovvero la presenza della somma di denaro all'interno del conto (altrimenti l'assegno viene considerato scoperto)
* La concessione da parte della banca di emettere assegni (convenzione assegno)

Fisicamente, gli assegni bancari sono moduli compilabili raccolti in libretti distribuiti dagli stessi enti bancari in cui deve essere indicata la denominazione ed indirizzo della banca trattaria. Compete al soggetto che emette l'assegno l'indicazione di:

* Data e luogo riguarda i giorni di valuta. La data che si scrive sull'assegno indica l'ultimo giorno in cui la banca paghera al correntista gli interessi per quella cifra
* Importo da pagare deve essere indicato in cifre e in lettere. In entrambi i casi la cifra deve terminare con l'indicazione dei centesimi
* Nome del soggetto a cui è destinata la somma
* Firma di colui che l'ha emesso

La banca può rifiutare di pagare un assegno se esso non è stato compilato secondo precisi criteri (rifiuto di traenza). L'importo in numeri deve essere indicato con virgola seguita da due decimali (00 se è una cifra tonda). Prima del numero e dopo l'ultima cifra decimale è consigliabile apporre una barra del tipo "#" ("sharp" o segno di "cancelletto") per impedire a terzi la modifica dell'importo. Analoga è la modalità di compilazione dell'importo in lettere: in particolare, in lettere deve essere indicato la parte intera della somma seguita dal segno "/" e dalla parte decimale in cifre (anche se è inserita nel campo dedicato alla scrittura letterale).

In caso di diversa indicazione dell'importo, legislativamente prevale la parte letterale ma è ormai consuetudine rifiutare l'assegno e farlo rinegoziare dal beneficiario dopo le opportune modifiche da parte del traente (colui che emette l'assegno).

Gli utenti che firmano assegni scoperti e che non provvedono a coprirli entro i termini di legge vengono protestati qualora il titolo sia stato presentato per tempo all'incasso. I nominativi sono iscritti nella Centrale d'allarme Interbancario (CAI) se entro sessanta giorni non provvedono a pagare l'assegno comprensivo della penale (10% dell'importo facciale) + interessi oneri e accessori. L'iscrizione alla CAI comporta l'interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi. In passato la firma di assegni scoperti era un reato, attualmente ha natura di illecito amministrativo.

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